Normativa sugli esami di idoneità

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira. Riferimenti normativi O.M. scrutini ed esami 21 maggio 2001 n. 90 art. 18-19-21 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.L.vo n. 297/1994  Artt.192 e 193 (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352) Presentazione domanda Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni (O.M. 90/01 art.18). Entro il 25 marzo per chi si è ritirato entro il 15 marzo (D.L.vo n. 297/1994 Art. 193).

Svolgimento esami idoneità

Gli esami di idoneità di cui all’articolo 192, comma 1 del D.L.vo n. 297/1994, si svolgono in un’unica sessione estiva (Legge 8 agosto 1995 n. 352). Ferma restando l’unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (O.M. 90/01 art.18 comma 8). Possono presentare domanda per gli esami di idoneità:
  • i candidati esterni (che siano in possesso di licenza media, trascorso il prescritto intervallo, l’abbiano cioè conseguita tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi art.193, comma 2, del D.L.vo n. 297/1994) ed interni (che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso)
  • I candidati dell’istituto che intendono sostenere gli esami per la classe immediatamente successiva a quella da loro frequentata purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale (art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297). E’ consentito, subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame (art.192, comma 5, del D.L.vo n. 297).
Prove d’esame: I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute. Commissioni giudicatrici: La commissione è nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Dirigente od un docente da lui delegato. Il Dirigente provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare nei modi seguenti:
  • con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
  • con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;
  • con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
  • con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri precedenti, i Dirigenti scolastici si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. All’istituto della supplenza non possono far ricorso gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, ai sensi dell’O.M. 30.1.1984.