Accesso agli atti amministrativi

Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare la legge 11 febbraio 2005 n.15, e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16-03-2016
Modulo di richiesta di accesso agli atti amministrativi (doc.26 kb)

 

Legislazione

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Capo V artt. 22-28).
D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi in possesso della Pubblica Amministrazione da parte dei singoli cittadini o di tutti i soggetti che sono portatori di interessi pubblici o diffusi.
Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile nei confronti della scuola in quanto soggetto di diritto pubblico limitatamente alla sua attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. Vengono considerati soggetti interessati i genitori (o gli esercenti la patria potestà) sia degli alunni minorenni, sia degli alunni maggiorenni; la richiesta di accesso ai documenti può essere formulata, oltre che dal interessato, anche dal suo legale rappresentante.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione.
La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

 

Accesso civico

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

 

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti secondo le seguenti modalità:
La richiesta può essere inviata tramite:
– posta ordinaria all’indirizzo: IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti via Belvedere 18 – 22100 Como
– posta elettronica all’indirizzo e-mail: cois009006@istruzione.it
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico (formato.doc, 29 kb )

 

L’oggetto dell’accesso civico nel MIUR

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza delle Istituzioni scolastiche, qualora le medesime ne abbiano omesso la pubblicazione.

 

Il Procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, provvede alla pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

 

Tutela dell’accesso civico

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

Il Responsabile

Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente scolastico.