Riorientamento e passaggi tra sistemi

Riferimenti normativi
D.M. N. 5 8-02-2021: esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.

In questa sezione si trovano le indicazioni in merito alle modalità di accoglimento di studenti provenienti da altri istituti/percorsi di istruzione. La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate.
In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di istruzione, elevato a 10 anni nel 2006, il DM 139/2007 afferma che “la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (…) assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi”

Nel menu di destra è possibile accedere alle diverse pagine dove sono indicate le modalità per assicurare questo diritto, nei limiti della normativa vigente.

Le informazioni sono aggiornate con le indicazioni, riguardo gli esami integrativi, fornite dalla Nota MIUR AOODGOSV registro ufficiale 0001203 05-02-2016 che riporta testualmente:
si fa presente che la disposizione citata nel d.lgs.n. 226/2005 non ha trovato applicazione, in quanto è rimasta quale enunciazione di un principio di ordine generale che avrebbe poi dovuto concretarsi nella relativa regolamentazione di dettaglio.
Pertanto, si ritiene che, anche in considerazione della sopravvenuta riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado operata con i DD.PP.RR. nn. 87,88 e 89 del 15.3.2010, si possa, allo stato, ancora fare riferimento all’articolo 24 della O.M. n. 90/2001.
Sono legittimati i trasferimenti in corso d’anno, – C.M. 101 del 30/12/2010 – solo nei confronti di alunni provenienti dalia classe corrispondente del medesimo ordine, tipo ed indirizzo di studio.
Non è consentito, nel corso dell’anno scolastico, invece, il passaggio di alunni per classe corrispondente a quella frequentata, provenienti da istituto di ordine, tipo e indirizzo diverso.
Detto passaggio, pertanto, a norma dell’art. 24 detl’O.M. n. 90 del 21.5.2001, è consentito solo previo lo svolgimento di esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, da effettuarsi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Avvertenze
Si può richiedere alla scuola di provenienza il nulla-osta solo dopo aver superato l’esame di idoneità o l’esame integrativo. Nel caso in cui l’esame di idoneità o l’esame integrativo abbiano esito negativo, la commissione d’esame, in base all’esito delle prove, può deliberare l’ammissione alla classe precedente a quella richiesta.

Studenti provenienti da altre scuole per cambio di residenza
Gli studenti provenienti da altre scuole che intendono trasferirsi all’IIS Da Vinci-Ripamonti a causa del cambio
di residenza (dell’intera famiglia, o di parte di essa) non sono soggetti a vincoli temporali in quanto il trasferimento non è dovuto ad una scelta ma ad una necessità. In questi casi la Presidenza valuterà caso per caso la possibilità di accoglimento con particolare attenzione agli studenti in situazione di obbligo scolastico.