NORME che regolano l’iscrizione per la terza volta alla stessa classe
D.L.vo 16.04.94 n.297 art.192 comma 4.
Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni.
In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni diversamente abili, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all’articolo 316.
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