Passaggi da Sistema di istruzione al sistema di IFP compresi quelli tra percorsi di IeFP di diversa figura
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto 7214 del 28-7-14
SCADENZA DOMANDE DI AMMISSIONE AL NOSTRO ISTITUTO: 30 giugno
Documenti da allegare alla domanda
(su modulo predisposto):
Per chi proviene dal sistema di istruzione:
– pagella
– certificato delle competenze di base
Per chi proviene da altro percorso IeFP
– portfolio e piano formativo
– attestato di competenze (mod. 5)
e nel caso di passaggio nelle classi terze anche:
– certificato competenze di base (mod. 4)
– esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi
La commissione effettua le operazioni relative al riconoscimento dei crediti formativi. La determinazione del credito presuppone l’individuazione delle equivalenze tra gli apprendimenti (competenze, conoscenze ed abilità) posseduti dall’allievo e quelle in esito al percorso di inserimento ed il loro conseguente riconoscimento ai fini dell’inserimento o prosecuzione nel nuovo percorso e compila:
– il verbale di riconoscimento dei crediti (in tutti i casi)
– il verbale di certificazione intermedia (nel caso di passaggio tra percorsi di IFP di diverso indirizzo)
e rilascia:
– l’Attestato Modello 6 che contiene l’indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l’ammissione alla classe che la commissione ha individuato sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati. La certificazione del credito consiste nell’atto formale, coincidente con il rilascio dell’apposito Attestato, del riconoscimento e della sua correlata determinazione di valore (par. 4.6.2 decreto 12550 del 20-12-13). Per le operazioni relative al riconoscimento dei crediti formativi le Istituzioni devono garantire le seguenti figure professionali minime della Commissione:
− Responsabile del Riconoscimento dei Crediti (RRC);
− almeno due docenti formatori.
Alle operazioni della Commissione possono partecipare anche docenti formatori dell’Istituzione di provenienza e in particolare per i casi di individuazione validazione di competenze. Il passaggio avviene di norma entro la data del 31 gennaio, termine oltre il quale si considera difficile garantire l’efficacia dell’intervento.
L’esercizio della funzione di Responsabile della certificazione delle competenze (RCC) e di Responsabile del riconoscimento dei crediti (RRC) è riferita alle azioni ed agli interventi per essi specificamente richiesti. Possono ricoprire le funzioni di RCC e RRC tutti i soggetti incaricati o designati con atto formale dalle Istituzioni, individuati sia tra il personale dipendente e compreso il Rappresentante Legale, sia tra professionisti esterni, purché in possesso dei titoli e dei requisiti necessari di cui all’accreditamento regionale delle Istituzioni. Il RCC ed il RRC rispondono, a nome dell’Istituzione, della validità, ovvero della correttezza e congruenza rispetto agli standard dei processi di certificazione e riconoscimento dei crediti.
Alla verifica ed attestazione dei requisiti del RCC e del RRC procede direttamente l’Istituzione formativa e scolastica, la quale deve inserire nel sistema informativo regionale la relativa documentazione e mantenerne copia originale, anche ai fini del controllo.
Le designazioni formali dell’incarico devono specificarne la durata temporale e possono anche essere circoscritte a specifici interventi.
Le scelte operate dalle Istituzioni, in rapporto ai propri assetti organizzativi, devono in ogni caso garantire la funzionalità, la pronta disponibilità e l’adeguatezza del servizio.