Iscrizioni e adempimenti vaccinali

Le indicazioni sono state fornite dal Miur nella circolare n. 18902 del 7/11/2018, dove si legge che i dirigenti scolastici devono dare attuazione a quanto previsto dall’ articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.

Il succitato articolo 3 bis disciplina la cosiddetta procedura semplificata, introdotta dalla legge a partire dall’anno scolastico 2019/2020. (Art. 3-bis)

Misure   di   semplificazione   degli   adempimenti   vaccinali   per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di  istruzione, ai servizi  educativi  per  l’infanzia,  ai  centri  di  formazione professionale regionale e alle  scuole  private  non  paritarie,  a decorrere dall’anno 2019-2020

  1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonché dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020,  i  dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi  per  l’infanzia,  dei  centri  di formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole  private  non paritarie sono tenuti a trasmettere  alle  aziende  sanitarie  locali territorialmente  competenti,  entro  il  10  marzo,  l’elenco  degli iscritti per l’anno scolastico successivo di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
  2. Le  aziende  sanitarie   locali   territorialmente   competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi  di  cui  al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti  che  risultano non in regola con gli obblighi  vaccinali,  che  non  ricadono  nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e  che  non abbiano presentato  formale  richiesta  di  vaccinazione  all’azienda sanitaria locale competente.
  3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli  elenchi  di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del  sistema  nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per  l’infanzia, dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole private   non   paritarie   invitano   i   genitori   esercenti    la responsabilità genitoriale, i tutori o  i  soggetti  affidatari  dei minori indicati nei  suddetti  elenchi  a  depositare,  entro  il  10 luglio,   la   documentazione   comprovante   l’effettuazione   delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o  il  differimento  delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e  3, o  la  presentazione  della   formale   richiesta   di   vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
  4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema  nazionale  di  istruzione  e  i  responsabili  dei   servizi educativi per l’infanzia,  dei  centri  di  formazione  professionale regionale  e  delle  scuole  private  non  paritarie  trasmettono  la documentazione di cui al comma  3  pervenuta,  ovvero  ne  comunicano l’eventuale mancato deposito,  alla  azienda  sanitaria  locale  che, qualora la medesima  o  altra  azienda  sanitaria  non  si  sia  già attivata in ordine alla violazione del  medesimo  obbligo  vaccinale, provvede  agli  adempimenti   di   competenza   e,   ricorrendone   i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.

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